Detto anche Job on Call o Contratto di Lavoro Intermittente, il contratto a chiamata è un tipo di lavoro subordinato (dipendente) in cui il titolare dell’impresa richiedente può disporre della disponibilità di ulteriore personale al bisogno, cioè in maniera non continuativa.
Nasce dall’esigenza di alcuni settori specifici e per alcuni ruoli professionali tali per cui era necessario regolamentare le prestazioni. È una pratica diffusa soprattutto nella ristorazione, nel turismo, ma anche negli ambiti consulenziali. È il tipico contratto stipulato per i lavori del weekend o stagionali. Questo tipo di contratto fa riferimento agli articoli 33 e 40 del Decreto Legislativo n° 276/2003 (Legge Biagi), ed è anche un modo per dare un’ulteriore opportunità di impiego a chi è inoccupato.
Stipula del contratto
Qualunque impresa e qualunque lavoratore possono stipulare un contratto a chiamata, fatta eccezione per le aziende che non sono in regola con la valutazione dei rischi prevista dal D. Lgs. n° 626/1994 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei soggetti impiegati già nella Pubblica Amministrazione.
È possibile per la stessa persona stipulare anche più contratti a chiamata, purché non siano incompatibili tra loro. Questa possibilità esiste anche per un lavoratore già occupato, anche a tempo pieno. Ad esempio, se un impiegato volesse lavorare come cameriere in una pizzeria durante il weekend, questo tipo di contratto lo consente. L’indennità di disponibilità sussiste solo in caso di vincolo alla chiamata da parte del datore di lavoro.
Non ci sono limiti di età per il lavoratore.
Esistono, invece, dei divieti alle imprese alla stipula del contratto intermittente. Non è possibile, infatti, utilizzarlo per sostituire lavoratori in sciopero, oppure utilizzarlo se nei mesi precedenti sono avvenuti licenziamenti collettivi o se l’impresa è dovuta ricorrere alla cassa integrazione.
Come redigere un contratto a chiamata
Per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta, al pari di un qualunque altro contratto. Deve riportare obbligatoriamente:
- La durata della prestazione
- Il luogo della stessa
- I motivi che consentono la stipulazione del contratto
- Le modalità relative a disponibilità, se vi è il vincolo e il preavviso di chiamata (mai inferiore ad un giorno)
- Il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore
- L’indennità di disponibilità
- Tempi e modalità di pagamento dello stipendio e dell’eventuale indennità
- Le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è autorizzato a chiedere l’esecuzione della prestazione
- La rilevazione delle presenze
- Le misure di sicurezza
- Il fatto che sia subordinato
- Il fatto che possa essere certificato
Retribuzione, trattamento normativo e previdenza
Chi viene assunto con contratto a chiamata ha lo stesso trattamento retributivo, normativo e previdenziale dei colleghi di pari mansione e grado secondo il CCNL rispettivo. La retribuzione sarà proporzionale alle ore lavorate in effettivo. Sono, invece, corrisposti in toto l’eventuale assegno per il nucleo familiare. L’indennità di disoccupazione è corrisposta per i soli contratti a chiamata stipulati senza indennità di disponibilità.
Rispetto al lavoro saltuario, corrisposto con fattura o ritenuta d’acconto, il lavoro da contratto a chiamata è un’assunzione a tutti gli effetti.