La legge Biagi, che ha rivoluzionato il mercato del lavoro, ha introdotto un nuovo tipo di contratto lavorativo: il contratto di lavoro occasionale. Non si tratta del classico lavoro subordinato ma di un’attività autonoma prestata in maniera occasionale ad uno o più datori di lavoro.
La riforma Biagi ha effettuato due distinte divisioni di collaborazione occasionale: il lavoro occasionale ed il lavoro occasionale accessorio. Vediamo ora quali sono le differenze tra i due contratti.
Il lavoro occasionale
Sono considerate prestazioni occasionali ordinarie le collaborazioni lavorative autonome che non superano, nel corso del medesimo anno, 30 giorni lavorativi ed un compenso totale di € 5.000. Qualora, per qualsiasi ragione, venissero superati i limiti di durata o di remunerazione, il contratto di lavoro occasionale viene meno ed è, dunque, obbligatorio applicare il contratto a progetto.
Il contratto di lavoro occasionale può essere applicato per tutte le tipologie di lavoro e per qualsiasi genere di prestazione lavorativa, tuttavia, alcuni soggetti sono esclusi e che, quindi, non possono prestare attività di lavoro occasionale.
Le figure esenti da contratto di lavoro occasionale sono le seguenti:
- I dipendenti pubblici
- Gli iscritti ad albi di professioni intellettuali
- Gli organi amministrativi
- I collaboratori di enti sportivi CONI
Il collaboratore autonomo occasionale non deve disporre di Partita Iva, ma deve semplicemente presentare una ricevuta di prestazione occasionale al datore di lavoro. Quest’ultimo verserà, a sua volta, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%.
I contributi previdenziali sono obbligatori solo per coloro che ricevono un compenso superiore a € 5.000 annui (tramite collaborazioni occasionali), pertanto i collaboratori occasionali non hanno l’obbligo di versare i contributi per il lavoro svolto.
Il lavoro occasionale accessorio
Il lavoro occasionale accessorio è entrato a far parte del nostro ordinamento nel 2003, ma in Europa, in particolar modo in Belgio, era già utilizzato da anni.
Lo scopo di questo contratto è quello di regolarizzare tutti quei lavori che solitamente non vengono legalizzati perché considerati saltuari (lavoro nero).
Le figure che rientrano in questo tipo di lavoro occasionale accessorio sono le seguenti:
- Semplici lavori domestici (baby sitter, assistenza agli anziani, ai malati o ai diversamente abili)
- Lezioni private
- Piccoli lavori di edilizia e di giardinaggio
- Collaborazioni sportive, sociali e culturali
- Collaborazioni con associazioni ONLUS, volontariato e solidarietà
Il datore di lavoro può essere chiunque: un cittadino privato, un’azienda o una semplice associazione senza scopo di lucro.
L’assunzione avviene attraverso la comunicazione ai Centri per l’Impiego o presso le Agenzie per il Lavoro e la retribuzione avviene con l’acquisto di buoni lavoro, al costo di €10.00 cad, che verranno consegnati direttamente al lavoratore.
Ogni buono presentato in Posta corrisponde a € 7,50 netti, ovvero € 10,00 meno il 25%, mentre i contributi previdenziali vengono versati dal datore di lavoro.
Il compenso percepito dal lavoratore da parte di tutti i committenti non deve superare € 5.000 l’anno, mentre, se il committente è un professionista o un imprenditore commerciale la retribuzione non deve essere superiore a € 2.000 per ciascun committente.
Per saperne di più sui contratti lavorativi e sulle normative al riguardo, visita il sito www.lavoroinforma.net